TISG

Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)
Obblighi informativi di cui all’art. 7.5 e 7.8 allegato A delibera AEEG 229/2012/R/gas

Ai sensi del comma 7.8 del TISG l'Utente della distribuzione è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico - secondo i formati definiti dall'impresa di distribuzione. Tali informazioni sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l'anno successivo entro il termine del 10 giugno.
A partire dall'1 gennaio 2013 - a meno di eventuali rettifiche - tale trasmissione di dati dovrà avvenire entro il 10 giugno dell'anno 2014, in quanto per il primo anno di entrata in vigore delle disposizioni, ai sensi della deliberazione 319/2012/R/gas, tutte le attività previste dall'articolo 7 del TISG dovranno essere concluse entro il prossimo 30 novembre 2012.
Tale comunicazione deve essere fatta all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

  Comunicazione dichiarzioni sostitutive